top of page

Morosità per oneri accessori: quando il mancato pagamento delle spese extra-canone può condurre allo sfratto

  • Immagine del redattore: Avv. Luca Amodio
    Avv. Luca Amodio
  • 15 dic 2025
  • Tempo di lettura: 3 min

Spese condominiali, riscaldamento, servizi comuni e tassa di registro: quando il loro mancato rimborso giustifica la risoluzione del contratto. Analisi della soglia delle "due mensilità", del diritto al rendiconto e della prescrizione breve (artt. 5 e 9 L. 392/78).

Nel rapporto di locazione, l'obbligazione del conduttore non si esaurisce nel pagamento del canone mensile. A questa si affianca, con pari rilevanza giuridica, l'obbligo di rimborsare gli oneri accessori: una categoria che comprende non solo le spese condominiali in senso stretto, ma tutti i costi sostenuti per il godimento dei servizi comuni e per gli adempimenti fiscali connessi al contratto.

Spesso accade che l'inquilino sia puntuale nel versare l'affitto, ma inizi a omettere il rimborso di queste voci, accumulando un debito "silenzioso" che il proprietario è costretto ad anticipare all'Amministratore o all'Erario. La domanda ricorrente è: "Posso sfrattare l'inquilino che paga l'affitto ma non il condominio o la tassa di registro?".

facciata rovinata di un condominio

La risposta è , ma la procedura segue regole e soglie di tolleranza diverse rispetto alla morosità sul canone.

Di seguito, la guida tecnica per gestire il recupero di queste somme ed evitare errori formali che potrebbero invalidare l'azione legale.

1. Cosa rientra negli "Oneri Accessori"?

Per calcolare l'ammontare del debito, è fondamentale sapere cosa si può addebitare all'inquilino. Salvo diversi accordi contrattuali (che non possono però derogare in peggio per l'inquilino su certi aspetti), l'art. 9 della Legge 392/78 include:

  • Spese Condominiali ordinarie: Pulizia e illuminazione delle parti comuni, manutenzione ordinaria dell'ascensore, spurgo pozzi neri e latrine.

  • Forniture comuni: Acqua, riscaldamento e condizionamento centralizzati.

  • Servizio di Portierato: A carico dell'inquilino nella misura del 90% (il 10% resta al proprietario).

  • Oneri Fiscali: Il 50% dell'Imposta di Registro annuale per il rinnovo del contratto (se il locatore non ha optato per la cedolare secca).

2. La Soglia di Gravità: la regola delle "Due Mensilità"

Mentre per il canone di affitto basta il mancato pagamento di una sola rata per giustificare lo sfratto, per gli oneri accessori il legislatore è più garantista. L'art. 5 della Legge 392/78 stabilisce che l'inadempimento per oneri accessori porta alla risoluzione del contratto (e quindi allo sfratto) solo se l'importo complessivo non pagato supera quello di due mensilità del canone.

Esempio pratico: Se il canone di affitto è di 500 euro, lo sfratto può essere intimato solo quando il debito cumulativo (condominio + riscaldamento + tassa di registro) supera i 1.000 euro.Fino a 999 euro, il proprietario può agire solo con decreto ingiuntivo per recuperare il denaro, ma non può chiedere il rilascio dell'immobile.

3. Il presupposto fondamentale: la richiesta specifica e il rendiconto

Prima di poter pretendere il pagamento o agire in giudizio, il locatore deve aver messo il conduttore in condizione di verificare il debito. L'art. 9 prevede un iter preciso:

  1. Il locatore deve inviare una richiesta di pagamento specificando l'importo.

  2. Il conduttore ha diritto, entro 60 giorni dalla richiesta, di ottenere l'indicazione specifica delle spese e di prendere visione dei documenti giustificativi (fatture, bilanci condominiali, ricevute F24) presso l'amministratore o il locatore.

Attenzione: Se il conduttore chiede di vedere i giustificativi e questi non gli vengono mostrati, l'inquilino è legittimato a non pagare. In questo caso, un eventuale sfratto verrebbe respinto dal Giudice perché il credito non è considerato liquido ed esigibile. È quindi essenziale inviare sempre il bilancio consuntivo approvato.

4. La Prescrizione Breve: 2 anni

Un'altra insidia riguarda il tempo a disposizione per agire. Mentre il canone di affitto si prescrive in 5 anni, il diritto al rimborso degli oneri accessori si prescrive in 2 anni (art. 6 Legge 841/1953).Se il proprietario chiede oggi il conguaglio del riscaldamento di 3 anni fa, l'inquilino può legittimamente rifiutarsi di pagare eccependo l'avvenuta prescrizione. Consiglio operativo: Inviare una raccomandata interruttiva della prescrizione ogni anno, subito dopo l'approvazione del bilancio condominiale.

5. La Procedura di Sfratto per oneri accessori

Se l'importo supera le due mensilità, se i giustificativi sono stati messi a disposizione e se non c'è prescrizione, la procedura ricalca quella per morosità del canone:

  1. Diffida ad adempiere: Lettera formale dell'avvocato.

  2. Intimazione di Sfratto: Citazione in giudizio per la convalida.

  3. Termine di Grazia: Anche per gli oneri accessori, l'inquilino può chiedere al Giudice (in udienza) il "termine di grazia" (solitamente 90 giorni) per sanare il debito, gli interessi e le spese legali, salvando così il contratto (Art. 55 L. 392/78).

Il recupero degli oneri accessori è un percorso minato da formalismi. Molti sfratti vengono rigettati o ritardati perché il proprietario non ha allegato il rendiconto condominiale o ha chiesto somme ormai prescritte. La regola d'oro per il locatore è la trasparenza documentale: inviare annualmente il consuntivo approvato dall'assemblea e il riparto spese diviso per competenza è l'unico modo per rendere il credito inattaccabile e procedere speditamente verso il recupero o la liberazione dell'immobile.

Commenti


bottom of page