L'esecuzione dello sfratto: dal titolo esecutivo alla riconsegna delle chiavi con la Forza Pubblica
- Avv. Luca Amodio

- 15 dic 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Cosa accade dopo l'ordinanza di convalida del Giudice: guida all'esecuzione forzata del rilascio. La notifica del Precetto, la calendarizzazione degli accessi dell'Ufficiale Giudiziario e la gestione dei beni mobili ex art. 609 c.p.c.
Ottenere dal Tribunale l'ordinanza di convalida di sfratto è, giuridicamente, una vittoria. Tuttavia, sul piano pratico, per il proprietario rappresenta spesso solo la fine del primo tempo. Se l'inquilino non rilascia l'immobile spontaneamente, il provvedimento del Giudice resta "carta" finché non viene attuato concretamente tramite l'esecuzione forzata per rilascio.

Questa fase non è gestita dal Giudice, ma dall'Ufficiale Giudiziario (U.G.), un pubblico ufficiale addetto all'UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti) presso il Tribunale. La procedura è scandita da passaggi formali rigidi, necessari a garantire il rispetto dei diritti di entrambe le parti, anche in una situazione estrema come lo sgombero coattivo.
Di seguito, l'analisi tecnica dell'iter che porta alla materiale riacquisizione dell'immobile.
1. I presupposti formali: Titolo Esecutivo e Precetto
Per avviare l'esecuzione, l'avvocato deve munire l'ordinanza di convalida della cosiddetta "Formula Esecutiva" (il timbro che ordina a tutti gli ufficiali di dare esecuzione all'atto) e notificare al conduttore l'Atto di Precetto. Il Precetto è l'ultimo avvertimento formale: si intima all'inquilino di lasciare l'immobile entro 10 giorni, avvertendolo che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. Scaduti i 10 giorni, si può notificare il Preavviso di Rilascio (o "di Sloggio"), atto fondamentale che indica il giorno e l'ora esatta in cui l'Ufficiale Giudiziario si recherà per la prima volta presso l'immobile.
2. La prassi degli "Accessi": perché non basta una volta sola?
Qui si scontra l'aspettativa del proprietario con la prassi giudiziaria. È statisticamente rarissimo che l'immobile venga liberato al primo tentativo. La procedura si articola solitamente in più "accessi":
Primo Accesso (Interlocutorio): L'Ufficiale Giudiziario si reca sull'immobile, verifica chi vi abita (presenza di minori, anziani, disabili), constata l'occupazione e invita bonariamente l'inquilino a rilasciare l'appartamento. In questa sede, l'U.G. fissa una nuova data (rinvio) solitamente a distanza di 30-45 giorni, per dare tempo all'occupante di trovare una soluzione abitativa alternativa.
Secondo/Terzo Accesso: Se l'immobile è ancora occupato, l'U.G. verifica nuovamente la situazione. Se riscontra una resistenza passiva dell'inquilino, rinvia l'esecuzione specificando che al prossimo accesso si avvarrà dell'assistenza della Forza Pubblica.
3. L'intervento della Forza Pubblica
Quando l'Ufficiale Giudiziario determina che l'esecuzione non può avvenire bonariamente, inoltra richiesta di assistenza alla Questura o al Comando dei Carabinieri competente per territorio. Questa è la variabile che incide maggiormente sui tempi: l'U.G. non può procedere fisicamente allo sgombero se non gli viene assegnata una pattuglia che garantisca l'ordine pubblico. Nelle grandi città, l'attesa per la concessione della Forza Pubblica può comportare ulteriori rinvii di settimane o mesi.
4. Il giorno dello sgombero (Immissione nel Possesso)
Il giorno in cui è garantita l'assistenza della Forza Pubblica, l'esecuzione viene portata a termine. Sono presenti:
L'Ufficiale Giudiziario (che dirige le operazioni).
L'Avvocato della proprietà.
Il Fabbro (incaricato e pagato dal proprietario).
La Forza Pubblica (Polizia o Carabinieri).
Eventualmente il medico legale o i servizi sociali (se vi sono soggetti fragili intrasportabili).
Se l'inquilino è presente, viene invitato a uscire e a prendere i beni essenziali. Se l'inquilino è assente, il fabbro procede all'apertura forzata della porta. Una volta che l'immobile è libero da persone, il fabbro cambia la serratura e consegna le nuove chiavi al proprietario. L'U.G. redige il Verbale di Immissione nel Possesso: da quel momento, giuridicamente e materialmente, l'immobile torna nella disponibilità del locatore.
5. La gestione dei Beni Mobili lasciati nell'immobile (Art. 609 c.p.c.)
Uno dei problemi più spinosi riguarda l'arredamento o gli oggetti personali lasciati dall'inquilino. Il proprietario non può appropriarsene né gettarli in discarica arbitrariamente (rischierebbe una denuncia per appropriazione indebita o esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
La riforma dell'art. 609 c.p.c. ha semplificato la procedura:
Se i beni hanno un valore, l'Ufficiale Giudiziario intima all'inquilino di asportarli entro un termine fissato.
Se l'inquilino non provvede, i beni si considerano abbandonati e il proprietario può chiederne l'assegnazione o lo smaltimento/distruzione a spese dell'esecutato.
Spesso, per praticità, il proprietario viene nominato Custode dei beni per un breve periodo (es. 15-30 giorni) per consentire all'ex inquilino il ritiro concordato.
6. Casi particolari: Minori, Animali e Fragilità
La presenza di soggetti fragili o animali non impedisce lo sfratto, ma ne complica le modalità.
Minori o Disabili: L'Ufficiale Giudiziario segnala il caso ai Servizi Sociali del Comune, affinché prendano in carico il nucleo familiare. Lo sfratto viene eseguito, ma si cerca di coordinarlo con l'intervento degli assistenti sociali.
Animali domestici: Se nell'immobile vengono trovati animali (cani, gatti) e l'inquilino non è presente o non può portarli via, deve essere allertato il servizio veterinario o l'accalappiacani per la presa in custodia, garantendo il benessere degli animali.
Conclusioni
La fase esecutiva è un percorso ad ostacoli che richiede pazienza e, soprattutto, una gestione professionale. L'errore più comune dei proprietari è tentare "scorciatoie" (come entrare in casa quando l'inquilino è fuori o cambiare la serratura prima dell'arrivo dell'Ufficiale Giudiziario). Tali azioni, pur umanamente comprensibili di fronte alla morosità, costituiscono reato e possono ribaltare la posizione processuale, trasformando il creditore in imputato. L'unico modo legittimo per riavere casa è attendere che l'Ufficiale Giudiziario pronunci la frase: "Immetto la parte istante nel possesso dell'immobile".


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